Anagrafe e stato civile

Certificati, dichiarazioni per nascita, matrimoni, unioni civili, decessi, cittadinanza, iscrizioni anagrafe per cambio di residenza e abitazione, carta d’identità, servizi elettorali e cimiteriali.

Visura e autocertificazioni

Per consultare i dati anagrafici e quelli della famiglia di appartenenza. È possibile anche richiedere e stampare autocertificazioni sostitutive dei certificati anagrafici.

Certificati

Per richiedere certificati per te stesso o per un componente della tua famiglia anagrafica.

Richiesta cambio di residenza

Dal 27 aprile tutti i cittadini possono richiedere online il cambio di residenza o di dimora da un Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero per i cittadini iscritti all’AIRE. Può essere richiesto anche il cambio di abitazione nell’ambito di un qualsiasi Comune.

La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento d’identità dei cittadini italiani che consente l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni abilitate.

Pubblicazioni di matrimonio

La pubblicazione è obbligatoria e accerta che non vi sono impedimenti alla celebrazione del matrimonio

Rilascio tessera elettorale

La tessera elettorale rappresenta la condizione necessaria per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto.

Rilascio carta d'identità elettronica (Cie)

Documento di identificazione per cittadini italiani, comunitari e stranieri rilasciato dall'ufficio anagrafe

Aggiornamento delle liste elettorali

Aggiornamento delle liste elettorali, generali e sezionali e delle liste elettorali aggiuntive

Albo dei giudici popolari

Tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello

Albo dei presidenti di seggio

L'Albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di presidente di seggio in occasione delle elezioni

Albo scrutatori di seggio

Tenuta ed aggiornamento dell'Albo degli scrutatori di seggio: l'elenco delle persone idonee a svolgere le funzioni di scrutatore in occasione delle elezioni

Autenticazione

L'autenticazione di copia consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale esibito

Cambio di abitazione all'interno del comune di Frigento e cambio di residenza

La dichiarazione di cambio di abitazione o variazione di indirizzo

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Attività relative al censimento che l'Istituto nazionale di statistica (Istat) effettua con cadenza annuale.

Consultazione dati anagrafici e stampa certificati online

Servizio online per la consultazione dei propri dati anagrafici, stampa dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive dei certificati.

Convivenza di fatto

Come costituire una convivenza di fatto

Denuncia di morte

La denuncia di morte deve essere presentata entro 24 ore al Comune in cui è avvenuto il decesso

Dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita permette l’iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente oltre all’attribuzione del nome e del cognome

Diritto di voto e servizio elettorale

La tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali rientrano fra i compiti istituzionali demandati ai comuni

Aggiornamento delle liste elettorali

Aggiornamento delle liste elettorali, generali e sezionali e delle liste elettorali aggiuntive

Albo dei giudici popolari

L'albo dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare. È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati nella composizione della Corte d'assise e della Corte d'assise di appello in occasione dei processi. Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio.

Ai cittadini che desiderano far parte dell'albo di Giudice popolare che posseggono i requisiti richiesti.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale (requisito non più certificabile, ma desumibile dal certificato del Casellario Giudiziale);
  • età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
  • possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti d'assise e di scuola media superiore per le Corti d'assise di appello;
  • non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione

L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.
Gli Organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.

Le domande si presentano, entro il 31 luglio degli anni dispari, secondo le seguenti modalità:

  • online accedendo alla piattaforma dedicata
  • per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato (farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante)
  • consegna diretta presso l'ufficio elettorale.

La cancellazione dagli elenchi può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 12 Legge 287/51.

Albo dei presidenti di seggio

l'Albo dei presidenti di seggio contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere le funzioni di Presidente di seggio in occasione delle elezioni. L’iscrizione viene fatta a domanda dell’interessato e rimane valida finché non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall’Albo.

L'albo è depositato presso la Corte d'Appello, che provvede, in occasione delle consultazioni elettorali, entro il 30° giorno antecedente la data fissata per la consultazione, a nominare coloro che saranno chiamati a svolgere la funzione di Presidente di seggio.

I cittadini che desiderano far parte dell'albo dei presidenti di seggio che posseggono i requisiti richiesti.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

  • iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Frigento;
  • possesso del titolo di studio diploma di istruzione di secondo grado.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:  

  • coloro che, alla data delle consultazioni elettorali, abbiano superato il settantesimo anno di età;
  • i dipendenti del Ministero dell'Interno o dei Trasporti;
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali Comunali,
  • i candidati alle elezioni oggetto della votazione.

Le domande si presentano entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo le seguenti modalità:

  • online accedendo alla piattaforma dedicata;
  • per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato (farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante)
  • consegna diretta presso l'ufficio elettorale, gli sportelli del Protocollo.

Per le domande pervenute nei termini, l'ufficio elettorale, verifica il possesso dei requisiti e cura la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per l'eventuale nomina dall'anno successivo.

Chi è già iscritto non deve ripresentare la domanda.

La cancellazione può avvenire a richiesta dell'interessato, entro il 31 ottobre di ogni anno, o anche su iniziativa della Corte d'Appello, per gravi inadempienze riscontrate nell'espletamento dell'incarico in occasione di consultazioni elettorali.
In caso di trasferimento di residenza occorre presentare nuova domanda di iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio elettorale del Comune di immigrazione.

Albo scrutatori di seggio

Il servizio si rivolge ai cittadini che desiderano far parte dell'albo degli scrutatori di seggio e che posseggono i requisiti richiesti. 

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti: 

  • iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Frigento; 
  • assolvimento degli obblighi scolastici. 
  • Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di seggio elettorale: 
  • i dipendenti del Ministero dell'Interno o dei trasporti; 
  • gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni oggetto della votazione. 

Accedere al servizio 

Le domande si presentano entro il 30 novembre di ciascun anno, secondo le seguenti modalità: 

  • online accedendo alla piattaforma dedicata; 
  • per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato (farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante); 
  • consegna diretta presso l'ufficio elettorale, gli sportelli del Protocollo.

Per le domande pervenute nei termini, l'ufficio elettorale, verifica il possesso dei requisiti ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo e dispone l'iscrizione all'albo. Chi è già iscritto non deve ripresentare la domanda. La cancellazione può avvenire a richiesta dell'interessato, entro il 30 novembre di ogni anno, o anche su iniziativa della Corte d'appello, per gravi inadempienze riscontrate nell'espletamento dell'incarico in occasione di consultazioni elettorali. In caso di trasferimento di residenza occorre presentare una nuova domanda di iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio elettorale del comune in cui ci si è trasferiti.

Autenticazione

L'autenticazione di copia consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale esibito. L'autenticazione può essere fatta dal pubblico ufficiale della Pubblica Amministrazione che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere o funzionario incaricato dal Sindaco.
Nel caso in cui la copia autentica di un documento debba essere presentata ad una pubblica amministrazione o a un gestore di pubblico servizio, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi dipendente addetto a ricevere la documentazione previa esibizione dell'originale.
L'interessato, o persona incaricata, deve esibire il documento originale e una fotocopia dello stesso, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
Le copie autentiche sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro dei diritti di segreteria.

Cambio di abitazione all'interno del comune di Frigento e cambio di residenza

La dichiarazione di residenza va presentata, utilizzando l'apposito modulo ministeriale, da tutti i cittadini che hanno cambiato abitazione.

Il cambiamento di abitazione deve essere comunicato entro 20 giorni dall'avvenuto spostamento.

La dichiarazione di cambio di abitazione può essere resa da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare.

L'invio del modulo ministeriale deve essere accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento del richiedente e degli altri componenti maggiorenni.

Il servizio è rivolto a tutti i residenti del comune di Frigento.

Accedere al servizio

La dichiarazione di cambio di abitazione può essere presentata presso gli sportelli degli Uffici del Comune di Frigento oppure tramite il servizio di 

Anagrafe nazionale - ANPR

Il nuovo servizio consente ai cittadini maggiorenni registrati in ANPR di effettuare le richieste online.

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Il trenta settembre si avviano le attività relative al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che dall'anno 2018 l'Istat effettua con cadenza annuale coinvolgendo solo un campione e non più tutte le famiglie. Grazie al nuovo censimento le informazioni sulle principali caratteristiche socio-economiche del Paese saranno continue, tempestive ed aggiornate insieme agli obiettivi di ridurre i costi ed il fenomeno del -disturbo statistico-.

I campioni della rilevazione sono le abitazioni e le famiglie; 

Lo svolgimento della rilevazione vedrà impegnati gli incaricati della rilevazione in due campioni differenti:

  • uno cosiddetto areale che verrà svolto con la tecnica del porta a porta e comporterà la rilevazione della porzione di territorio scelta per l’edizione;
  • l'altro denominato da lista vedrà impegnate solo alcune famiglie scelte dall’ISTAT che riceveranno una lettera con credenziali personalizzate per la compilazione autonoma. Tutte le famiglie avranno possibilità di ricevere assistenza e chiarimenti presso gli uffici del Comune di Frigento.

Consultazione dati anagrafici e stampa certificati online

Servizio online per la consultazione dei dati anagrafici, stampa dei certificati e delle dichiarazioni sostituive dei certificati (autocertificazioni).

I dati certificati sono quelli presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), la banca dati delle anagrafi comunali.

Il Comune di Frigento è subentrato in Anpr. Le informazioni precedenti a tale data vengono fornite presso gli sportelli dell'anagrafe comunale.

I certificati emessi online: 

  • hanno la stessa validità di quelli rilasciati presso gli sportelli dell'anagrafe comunale;
  • sono immediatamente disponibili nell’area riservata dell’utente dopo la richiesta e il pagamento del bollo, se dovuto; 
  • sono emessi esclusivamente in formato Pdf (estensione .pdf);
  • è presente un contrassegno digitale che permette di verificare la provenienza e la rispondenza dei dati contenuti nel certificato con quanto risulta in Anpr;
  • sono firmati con l’apposizione  del sigillo elettronico del Comune di Frigento, che ne garantisce l’unicità e l’integrità.

La consultazione dei propri dati anagrafici  e la stampa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) sono riservate ai residenti ed agli iscritti nell’anagrafe dei residenti all’estero (Aire)  del Comune di Frigento. 

I certificati anagrafici possono essere richiesti per i cittadini residenti in qualsiasi comune subentrato in Anpr (deve essere già subentrato sia il comune di residenza sia il comune ove si fa la richiesta) e possono essere richiesti da chiunque e per chiunque, ma sempre previa identificazione digitale (Spid, Cie).

Accedere al servizio

Il servizio, denominato viene erogato su una piattaforma dedicata con accesso riservato.

Cosa si ottiene

Oltre alla consultazione e stampa delle dichiarazioni sostitutive, si possono richiedere i certificati riportati in elenco.

Per iscritti in anagrafe residenti: 

  • anagrafico di matrimonio; anagrafico di morte; anagrafico di nascita; anagrafico di stato civile; anagrafico di unione civile; cancellazione anagrafica cittadinanza; contratto di convivenza; esistenza in vita; residenza; residenza in convivenza; stato di famiglia; stato di famiglia e stato civile; stato di famiglia con rapporti di parentela; stato libero; storico di cittadinanza; storico di residenza; storico di residenza alla data.

Per iscritti in anagrafe Aire

  • anagrafico di matrimonio; anagrafico di morte; anagrafico di nascita; anagrafico di unione civile; contratto di convivenza; residenza aire; stato di famiglia aire ; storico di residenza; storico di residenza alla data.

Accesso online

Si accede con identificativo Spid di livello 2 per persone fisiche o Carta d'identità elettronica (Cie) del richiedente.

Convivenza di fatto

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n.76 o -Legge Cirinnà- riguardante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Le convivenze di fatto, possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali e sono regolate dall'articolo 1, commi dal 36 al 65.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni:

  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

I presupposti per la convivenza di fatto sono la coabitazione e la costituzione di famiglia anagrafica.

La convivenza di fatto deve essere dichiarata dagli interessati e può essere disciplinata anche da un contratto redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

Gli interessati residenti nel comune di Frigento, devono presentare all’ufficio anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.

Per coloro che fossero già residenti nella stessa abitazione e appartengano allo stesso stato di famiglia è necessario compilare solo il modulo disponibile nella sezione modulistica.

Per coloro che fossero residenti in altro comune o già residenti nel comune di Frigento ma in abitazioni diverse e volessero cambiare abitazione e attuare la Convivenza di fatto (sia in caso di spostamento di entrambi ad uno stesso indirizzo, sia che uno dei due raggiunga l'altro convivente) occorre compilare la richiesta di iscrizione in anagrafe per provenienti da fuori comune o da altro indirizzo (vedi modulistica cambio di residenza in tempo reale).

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

Denuncia di morte

La denuncia di morte è la dichiarazione che deve essere resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove si è verificato l’evento, affinché questi possa redigere il relativo atto di morte inserendolo nell’apposito registro di Stato Civile. Qualora il luogo del decesso non sia identificabile con certezza, l’atto di morte sarà redatto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il cadavere è stato deposto.

La legge stabilisce che il termine per rendere la dichiarazione di morte o per trasmettere l’avviso di morte è di 24 ore dal decesso.

L’atto di morte contiene le generalità del defunto: nome, cognome, luogo e data di nascita,  residenza, cittadinanza, stato civile e, nel caso, nome e cognome del coniuge.

Se la morte è avvenuta all'estero, occorre comunicare immediatamente l'avvenuto decesso al Consolato Generale o all'Ambasciata Italiana, per ottenere il nullaosta del rimpatrio della salma.

I congiunti possono interpellare anche una associazione o impresa funebre del Comune dove si intende trasportare la salma, per consulenza sulle pratiche da svolgere in Italia e sull'eventuale trasporto per il rimpatrio della salma (via aerea, per mezzo di auto funebre, via mare).

L'impresa di fiducia può indicare una impresa funebre locale che opera sul posto.

La denuncia di morte può essere resa indifferentemente da uno dei congiunti, da una persona convivente con il defunto, da un delegato dalla famiglia o, in mancanza, da persona informata del decesso.

In caso di morte in ospedale, casa di riposo, casa di cura, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento è compito del direttore o di chi è stato delegato dall’amministrazione trasmettere l’avviso di morte all’Ufficiale di Stato Civile competente.

Dichiarazione di nascita

Subito dopo la nascita il bambino va inserito nell’anagrafe dello stato civile: in Italia la dichiarazione di nascita è obbligatoria, perché permette di provare l’esistenza di una persona, di stabilire la sua identità e di inserirla in un nucleo familiare.

La dichiarazione di nascita può essere effettuata direttamente presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto, entro tre giorni dalla nascita; in alternativa, entro dieci giorni dall’evento, ci si può rivolgere all’ufficio di stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita oppure in quello in cui risiedono i genitori del bambino.

I destinatari del servizio sono:

  • Entrambi i genitori o uno di essi
  • Un procuratore speciale (ossia una persona delegata)
  • Il medico, l’ostetrica, o chiunque abbia assistito al parto

Per i genitori coniugati la dichiarazione può essere resa indifferentemente dal padre o dalla madre.
Per i genitori non coniugati la dichiarazione di nascita deve essere presentata congiuntamente da entrambi i genitori e comporta anche il riconoscimento del neonato.

In caso di riconoscimento effettuato da un solo genitore, dovrà essere il singolo a presentarsi dinanzi all’ufficiale di stato civile.

Anche i genitori stranieri, che non hanno residenza legale in Italia, devono effettuare comunque la dichiarazione di nascita.

La dichiarazione di nascita può essere presentata al Comune di Frigento se il bambino è nato a Frigento oppure se vi risiede almeno uno dei due genitori. Se i genitori sono residenti in comuni diversi l’iscrizione può essere fatta presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza della madre o, previo accordo tra i genitori stessi, del comune di residenza del padre.

Il dichiarante può presentarsi all'ufficio Stato civile e compilare la dichiarazione.

Il nome da imporre al nuovo nato deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.

Per quanto riguarda il cognome:

  • il figlio nato da genitori coniugati o non coniugati (di cui almeno uno è italiano) assume il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato. Gli stessi genitori inoltre possono decidere, sempre in accordo, di attribuire il cognome di uno solo di loro due: solo il cognome paterno ma anche solo il cognome materno. La scelta condivisa dunque può essere tra: doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti; solo cognome paterno; solo cognome materno.
  • In caso di figlio nato da genitori stranieri, per l’attribuzione del cognome si deve osservare la normativa del paese di appartenenza. Se dovessero presentarsi delle difficoltà si ricorre all’applicazione del diritto italiano.

La dichiarazione di nascita permette l’attribuzione di nome, cognome e l’iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente.

L'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita, verrà effettuata sempre nel comune di residenza della madre.
All’atto dell'iscrizione nei registri di nascita viene attribuito il codice fiscale del neonato.

Diritto di voto e servizio elettorale

La tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali rientrano fra i compiti istituzionali demandati ai Comuni, in particolare all'Ufficio elettorale, mentre al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura presente nel territorio, spettano compiti di vigilanza e controllo sull'operato dell'ente locale.

Rappresentano l'elettorato attivo coloro che fanno parte del corpo elettorale e che vengono chiamati elettori.

L'articolo 48 della Costituzione attribuisce la qualifica di elettore a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

La maggiore età, a seguito della modifica dell'articolo 2 del Codice Civile ad opera della legge 8 marzo 1975, n. 39, è stata fissata al compimento del 18° anno.

Anche i cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) sono inseriti d'ufficio nelle liste elettorali purché abbiano mantenuto la capacità elettorale.

Un'eccezione al requisito della cittadinanza italiana è rappresentato dall'evoluzione normativa che vede l'Italia come stato appartenente all'Unione Europea e, di conseguenza, attribuisce capacità elettorale, per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo e degli organi comunali di residenza, anche ai cittadini appartenenti all'UE che ne facciano esplicita richiesta. Questi ultimi vengono inseriti, dall'Ufficio elettorale del comune ove è stata presentata la richiesta, nelle liste elettorali aggiunte e possono esercitare in occasione delle consultazioni europee ed amministrative, il loro diritto al voto.

Costituiscono l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.

Il territorio del Comune è suddiviso in sezioni elettorali e ad ogni sezione corrisponde una circoscrizione che comprende tutte quelle aree di circolazione o parte di esse che insistono in una zona determinata del Comune.

I cittadini residenti in una determinata circoscrizione, stabilita dall'indirizzo riportate sulle liste generali, sono assegnati alla stessa sezione.

Sono elettori coloro che:

  • hanno la cittadinanza italiana;
  • hanno raggiunto la maggiore età;
  • non hanno cause ostative previste dall'art. 2 dal Testo Unico, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.223

Pubblicazioni di matrimonio

Per poter contrarre matrimonio, sia con rito civile che con rito religioso, è obbligatorio richiedere le pubblicazioni presso il comune di residenza di uno dei due futuri sposi.

Attraverso la pubblicazione di matrimonio l'ufficiale di stato civile accerta che non vi sono motivi tali da impedire la celebrazione del matrimonio, pubblicizzando l'intenzione dei futuri sposi con l'affissione delle pubblicazioni all'albo pretorio del Comune.
Possono richiedere la pubblicazione di nozze i futuri sposi, di cui almeno uno sia residente nel comune di Frigento; è necessario siano maggiorenni (oppure maggiori di sedici anni previa autorizzazione del Tribunale dei minori) e di stato libero: celibe, nubile, divorziato o divorziata, vedovo o vedova.
I futuri sposi devono prendere un appuntamento e successivamente presentarsi personalmente presso gli uffici di Stato civile. In questo incontro le parti concordano con l'ufficiale dello stato civile la data della stipula del verbale di pubblicazione di matrimonio.
I promessi sposi ottengono l'affissione delle pubblicazioni all'albo pretorio on line del comune.
All’atto della richiesta di pubblicazioni la coppia può richiedere, in caso di trasferimento all’estero dopo il matrimonio, il rilascio del libretto di famiglia internazionale.

Rilascio tessera elettorale

Istituita dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, la tessera elettorale rappresenta la condizione necessaria per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto. La tessera viene rilasciata dall'ufficio elettorale dal comune nelle cui liste elettorali il cittadino è iscritto.
La tessera elettorale è personale ed è contrassegnata da una serie e da un numero, oltre che dall'indicazione del Comune di rilascio; contiene i seguenti dati:

  • nome e cognome;
  • luogo e data di nascita;
  • luogo di residenza (indirizzo);
  • numero e sede della sezione di voto.

La tessera contiene 18 spazi ove vengono certificate le avvenute partecipazioni al voto per ciascuna consultazione elettorale. Le variazioni di indirizzo, di sezione o di sede della sezione di voto sono trasmesse al domicilio dell'elettore a cura dell'ufficio elettorale che provvede a far recapitare un tagliando autoadesivo, riportante i dati aggiornati, da incollare all'interno della tessera.

La tessera ha validità per 18 espressioni di voto e deve essere conservata con cura dal suo titolare.
Nel caso in cui la tessera si sia deteriorata o gli spazi a disposizione per il voto si siano esauriti, il cittadino dovrà presentare una domanda apposita allegandovi la tessera vecchia. In caso di furto, insieme alla richiesta, il cittadino dovrà altresì allegare copia della denuncia presentata ai competenti organi di pubblica sicurezza. In caso di perdita sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto smarrimento.
I cittadini italiani iscritti all'Aire, qualora intendano avvalersi del diritto di voto, devono ritirare la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile.

Rilascio carta d'identità elettronica (Cie)

La carta d’identità elettronica (Cie) è il nuovo documento di identificazione per cittadini italiani, comunitari e stranieri, rilasciato al posto della vecchia carta d'identità cartacea, la quale può essere emessa solo in casi di comprovata urgenza.

Il nuovo documento d'identità ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione. La Cie è dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali. La Cie è un documento tecnologicamente avanzato e difficilmente falsificabile.

Come per il documento cartaceo, nella Cie valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura; nella Cie non valida per l'espatrio compare la dicitura: "non valida per l'espatrio". Per i cittadini comunitari e stranieri, la carta d'identità non ha validità per l'espatrio.

La Cie è rilasciata ai cittadini italiani, comunitari e stranieri residenti nel comune di Cagliari. Può essere rilasciata anche a cittadini non residenti ma dimoranti temporaneamente a Cagliari.

Per i cittadini italiani può essere considerata equipollente al passaporto e avere validità per l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea ed in quelli coi quali esistono appositi accordi.

Ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire verrà rilasciata esclusivamente la carta d'identità in formato cartaceo.

Per i cittadini minorenni è richiesta la presenza di almeno un genitore. Se la Cie deve essere valida per l'espatrio, i minori (cittadini italiani) devono invece presentarsi con entrambi i genitori, per l'assenso all’espatrio. Se uno dei genitori non può recarsi in Comune per prestare il proprio assenso, può consegnare tramite l’altro genitore, l'apposita dichiarazione con fotocopia della propria carta d'identità.

Allo sportello viene compilata la richiesta, acquisita la foto, le impronte digitali e la firma del cittadino. Il pagamento del costo previsto per la Cie viene richiesto al rilascio della ricevuta.

La richiesta viene poi inviata telematicamente al Poligrafico che si occupa della produzione e dell'invio della Cie all'indirizzo comunicato al momento della richiesta.

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